Con avviso pubblico del 19 novembre, pubblicato sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giunge la precisazione del segretario generale Roberto Cecchi relativa agli effetti dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 disciplinante l’istituto della denuncia di inizio attività. L’avviso è relativo all’inoltro al Ministero di numerose dichiarazioni, da parte di restauratori, di “inizio di attività” ai sensi del richiamato articolo di legge, per l’inserimento automatico nell’elenco istituito dalla norma vigente i cui termini di scadenza erano stati prorogati al 30 settembre e, per la trasmissione telematica relativa all’attività di restauro rilasciate da soggetti diversi dagli organi del MiBAC, al 30 novembre 2010. L’avviso ministeriale chiarisce come la legge 241/1990 si applica solo ad atti di iscrizione in albi o elenchi “il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”. Nel caso in specie non esistono “automatismi” nel riconoscimento dei requisiti. La nota ministeriale ribadisce, infatti, che la procedura di inserimento richiede una valutazione di carattere tecnico-discrezionale dell’amministrazione del MiBAC. La nota di Cecchi chiarisce, inoltre, che fino a quando non saranno costituiti gli elenchi per il conseguimento delle qualifiche professionali di “restauratore di beni culturali” e di “collaboratore restauratore di beni culturali”, come previsto dall’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, chi è in possesso dei requisiti di legge può proseguire nello svolgimento delle attività lavorative. |